272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 169 Subject matter

Any person who is not a party may testify on matters that he or she has directly witnessed.

Art. 168

1 Sono ammessi come mezzi di prova:

a.
la testimonianza;
b.
i documenti;
c.
l’ispezione oculare;
d.
la perizia;
e.
le informazioni scritte;
f.
l’interrogatorio e le deposizioni delle parti.

2 Sono fatte salve le disposizioni concernenti gli interessi dei figli nelle cause del diritto di famiglia.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.