272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 168

1 The following evidence is admissible:

a.
testimony;
b.
physical records;
c.
inspection;
d.
expert opinion;
e.
written statements;
f.
questioning and statements of the parties.

2 The provisions relating to matters of children in family law proceedings are reserved.

Art. 167 Rifiuto indebito

1 Se il terzo si rifiuta indebitamente di cooperare, il giudice può:

a.
infliggergli una multa disciplinare fino a 1000 franchi;
b.
pronunciare la comminatoria penale secondo l’articolo 292 CP63;
c.
ordinare l’esecuzione coattiva;
d.
addossargli le spese giudiziarie causate dal rifiuto.

2 L’inosservanza di un termine o la mancata comparizione ha le stesse conseguenze del rifiuto indebito di cooperare.

3 Il terzo può impugnare la decisione del giudice mediante reclamo.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.