272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 126 Suspension of proceedings

1 The court may suspend proceedings if appropriate. The proceedings may be suspended in particular if the decision depends on the outcome of other proceedings.

2 Suspension may be challenged by way of objection.

Art. 125 Semplificazione del processo

Per semplificare il processo il giudice può segnatamente:

a.
limitare il procedimento a singole questioni o conclusioni;
b.
ordinare la disgiunzione della causa nelle sue eventuali singole azioni;
c.
ordinare la congiunzione di più cause;
d.
rinviare la domanda riconvenzionale a un procedimento separato.
 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.