1 The federal body that introduces a personal identification number for the administration of its data file shall create a non-speaking number that is used in its own area of responsibility. A non-speaking number is any set of clear or clearly identifiable characters allocated to each person registered in a data file that does not permit any conclusions to be drawn as to the person to which it relates.
2 The use of the personal identification number by other federal or cantonal bodies or by private individuals must be approved by the federal body concerned.
3 The approval may be granted if there is a close connection between the planned data processing and the processing for which the personal identification number has been created.
4 In addition, the use of the AHV number is regulated by the AHV legislation.
1 L’organo federale che, per la gestione delle sue collezioni di dati, introduce un numero personale d’identificazione, crea un elemento identificante non significante riservato al suo campo d’attività. È un elemento identificante non significante un insieme di caratteri attribuito in modo biunivoco a ogni persona registrata in una collezione di dati e che non dà, preso in sé, nessuna informazione sulla persona.
2 L’utilizzazione di un numero personale d’identificazione da parte di un altro organo federale o cantonale nonché di un privato è sottoposta all’approvazione dell’organo interessato.
3 L’organo interessato può concedere l’approvazione se i trattamenti previsti dei dati sono in rapporto stretto con il settore per cui è stato creato l’elemento identificante richiesto.
4 Se del caso, l’utilizzazione del numero dell’AVS è retta dalla legislazione sull’AVS.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.