235.1 Federal Act of 19 June 1992 on Data Protection (FADP)

235.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD)

Art. 17a Automated data processing in pilot projects

1 The Federal Council may, having consulted the Commissioner and before a formal enactment comes into force, approve the automated processing of sensitive personal data or personality profiles if:

a.
the tasks that require such processing required are regulated in a formal enactment;
b.
adequate measures are taken to prevent breaches of privacy;
c.
a test phase before the formal enactment comes into force is indispensable for the practical implementation of data processing.

2 A test phase may be mandatory for the practical implementation of data processing if:

a.
the fulfilment of a task requires technical innovations, the effects of which must first be evaluated;
b.
the fulfilment of a task requires significant organisational or technical measures, the effectiveness of which must first be tested, in particular in the case of cooperation between federal and the cantonal bodies; or
c.
processing requires that sensitive personal data or personality profiles be transmitted online to cantonal authorities.

3 The Federal Council shall regulate the modalities of automated data processing in an ordinance.

4 The competent federal body shall provide the Federal Council with an evaluation report at the latest within two years of the pilot system coming into operation. The report contains a proposal on whether the processing should be continued or terminated.

5 Automated data processing must be terminated in every case if within five years of the pilot systems coming into operation no formal enactment has come in force that contains the required legal basis.

27 Inserted by No I of the FA of 24 March 2006 (AS 2006 4873; BBl 2003 2101, 2006 3547). Amended by No I of the FA of 24 March 2006, in force since 15 Dec. 2006 (AS 2007 4983; BBl 2003 2101).

Art. 17a Trattamento automatizzato dei dati nell’ambito di sistemi pilota

1 Su preavviso favorevole dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, il Consiglio federale può autorizzare il trattamento automatizzato di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità prima dell’entrata in vigore di una legge in senso formale se:

a.
i compiti che richiedono tale trattamento sono disciplinati in una legge in senso formale;
b.
sono presi provvedimenti sufficienti per impedire lesioni della personalità; e
c.
la messa in opera del trattamento dei dati esige imperativamente una fase sperimentale prima dell’entrata in vigore di una legge in senso formale.

2 La messa in opera del trattamento dei dati può esigere imperativamente una fase sperimentale se:

a.
l’adempimento di un compito richiede innovazioni tecniche i cui effetti devono essere previamente valutati;
b.
l’adempimento di un compito richiede misure organizzative o tecniche importanti la cui efficacia deve essere previamente esaminata, segnatamente nell’ambito di una collaborazione tra organi federali e cantonali; o
c.
essa richiede la comunicazione di dati degni di particolare protezione o di profili della personalità alle autorità cantonali mediante una procedura di richiamo.

3 Il Consiglio federale definisce mediante ordinanza le modalità del trattamento automatizzato.

4 L’organo federale competente presenta un rapporto di valutazione al Consiglio federale al più tardi due anni dopo la messa in opera del sistema pilota. Nel rapporto propone la continuazione o l’interruzione del trattamento.

5 Il trattamento automatizzato dei dati deve in ogni caso essere interrotto se la relativa base giuridica non è entrata in vigore mediante una legge in senso formale entro cinque anni dalla messa in opera del sistema pilota.

31 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (FF 2003 1885, 2006 3291; RU 2006 4873). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 15 dic. 2006 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).

 

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