1 The Federal Council may, having consulted the Commissioner and before a formal enactment comes into force, approve the automated processing of sensitive personal data or personality profiles if:
2 A test phase may be mandatory for the practical implementation of data processing if:
3 The Federal Council shall regulate the modalities of automated data processing in an ordinance.
4 The competent federal body shall provide the Federal Council with an evaluation report at the latest within two years of the pilot system coming into operation. The report contains a proposal on whether the processing should be continued or terminated.
5 Automated data processing must be terminated in every case if within five years of the pilot systems coming into operation no formal enactment has come in force that contains the required legal basis.
27 Inserted by No I of the FA of 24 March 2006 (AS 2006 4873; BBl 2003 2101, 2006 3547). Amended by No I of the FA of 24 March 2006, in force since 15 Dec. 2006 (AS 2007 4983; BBl 2003 2101).
1 Su preavviso favorevole dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, il Consiglio federale può autorizzare il trattamento automatizzato di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità prima dell’entrata in vigore di una legge in senso formale se:
2 La messa in opera del trattamento dei dati può esigere imperativamente una fase sperimentale se:
3 Il Consiglio federale definisce mediante ordinanza le modalità del trattamento automatizzato.
4 L’organo federale competente presenta un rapporto di valutazione al Consiglio federale al più tardi due anni dopo la messa in opera del sistema pilota. Nel rapporto propone la continuazione o l’interruzione del trattamento.
5 Il trattamento automatizzato dei dati deve in ogni caso essere interrotto se la relativa base giuridica non è entrata in vigore mediante una legge in senso formale entro cinque anni dalla messa in opera del sistema pilota.
31 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (FF 2003 1885, 2006 3291; RU 2006 4873). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 15 dic. 2006 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.