235.1 Federal Act of 19 June 1992 on Data Protection (FADP)

235.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD)

Art. 17 Legal basis

1 Federal bodies may process personal data if there is a statutory basis for doing so.

2 They may process sensitive personal data and personality profiles only if a formal enactment expressly provides therefor or if, by way of exception:

a.
such processing is essential for a task clearly defined in a formal enactment;
b.
the Federal Council authorises processing in an individual case because the rights of the data subject are not endangered; or
c.
the data subject has given his consent in an individual case or made his data general accessible and has not expressly prohibited its processing.26

26 Amended by No I of the FA of 24 March 2006, in force since 1 Jan. 2008 (AS 2007 4983; BBl 2003 2101).

Art. 17 Fondamenti giuridici

1 Gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali se ne esiste una base legale.

2 I dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità possono essere trattati soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale, o se eccezionalmente:

a.
ciò sia indispensabile per l’adempimento di un compito chiaramente definito in una legge in senso formale;
b.29
il Consiglio federale lo autorizza nel caso specifico poiché non sono pregiudicati i diritti della persona interessata; o
c.30
la persona interessata, nel caso specifico, ha dato il suo consenso o ha reso i suoi dati accessibili a chiunque e non si è opposta formalmente al trattamento.

29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).

30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).

 

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