235.1 Federal Act of 19 June 1992 on Data Protection (FADP)

235.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD)

Art. 13 Justification

1 A breach of privacy is unlawful unless it is justified by the consent of the injured party, by an overriding private or public interest or by law.

2 An overriding interest of the person processing the data shall in particular be considered if that person:

a.
processes personal data in direct connection with the conclusion or the performance of a contract and the personal data is that of a contractual party;
b.
is or intends to be in commercial competition with another and for this purpose processes personal data without disclosing the data to third parties;
c.
process data that is neither sensitive personal data nor a personality profile in order to verify the creditworthiness of another, and discloses such data to third parties only if the data is required for the conclusion or the performance of a contract with the data subject;
d.
processes personal data on a professional basis exclusively for publication in the edited section of a periodically published medium;
e.
processes personal data for purposes not relating to a specific person, in particular for the purposes of research, planning and statistics and publishes the results in such a manner that the data subjects may not be identified;
f.
collects data on a person of public interest, provided the data relates to the public activities of that person.

Art. 13 Motivi giustificativi

1 Una lesione della personalità è illecita se non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante privato o pubblico o dalla legge.

2 Un interesse preponderante di chi tratta dati personali può in particolare sussistere se:

a.
il trattamento è in relazione diretta con la conclusione o l’esecuzione22 di un contratto e concerne dati personali dell’altro contraente;
b.
il trattamento avviene nell’ambito di un rapporto di concorrenza economica, attuale o previsto, con un’altra persona, a condizione che nessun dato personale trattato sia comunicato a terzi;
c.
i dati personali sono trattati allo scopo di valutare il credito di una persona, a condizione che tali dati non siano degni di particolare protezione, non servano a compilare profili della personalità e siano comunicati soltanto a terzi che ne hanno bisogno per la conclusione o l’esecuzione23 di un contratto con la persona interessata;
d.
i dati personali sono trattati a titolo professionale in vista esclusivamente della diffusione nella parte redazionale di un mezzo di comunicazione sociale con carattere periodico;
e.
i dati personali sono trattati per scopi impersonali, in particolare nei settori della ricerca, della pianificazione o della statistica, a condizione che i risultati siano pubblicati in una forma che non permette d’identificare le persone interessate;
f.
i dati collezionati concernono una persona della vita pubblica, nella misura in cui si riferiscono alla sua attività pubblica.

22 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC; RU 1974 1051).

23 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC; RU 1974 1051).

 

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