1 Submissions to the IPI must be made in an official language of the Confederation.
2 Where official documents of evidence are not submitted in an official language, the IPI may request a translation and a certificate of its accuracy.
1 Le istanze inviate all’IPI devono essere depositate in una lingua ufficiale della Confederazione.
2 L’IPI può chiedere che i documenti probatori che non sono inoltrati in una lingua ufficiale siano tradotti e che sia attestata l’esattezza della traduzione.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.