1 The destruction of the goods requires the consent of the declarant, holder or owner.
2 Consent is deemed to be given if the declarant, holder or owner does not expressly object to the destruction within the time limits given under Article 86c paragraphs 2 and 3.
1 Per la distruzione della merce è necessario il consenso del dichiarante, detentore o proprietario.
2 Il consenso è considerato dato se il dichiarante, detentore o proprietario non si oppone esplicitamente alla distruzione della merce entro i termini di cui all’articolo 86c capoversi 2 e 3.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.