1 The Federal Council may authorise the IPI to regulate electronic communication in accordance with the general provisions on the administration of federal justice.
2 The dossier and the files may be maintained and stored in electronic form.
3 The Patent Register may be maintained in electronic form.
4 The Institute may make its data accessible, particularly online, to third parties; it may demand remuneration for this service.
5 The Institute's publications may be produced in electronic form; the electronic version, however, shall only be authoritative if the data is published exclusively in electronic form.
162 Inserted by Annex No 6 of the FA of 19 Dec. 2003 on Electronic Signatures, in force since 1 Jan. 2005 (AS 2004 5085; BBl 2001 5679).
1 Il Consiglio federale può autorizzare l’IPI a disciplinare le comunicazioni per via elettronica nel quadro delle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
2 I fascicoli e gli atti possono essere tenuti e conservati in forma elettronica.
3 Il registro dei brevetti può essere tenuto in forma elettronica.
4 L’IPI può rendere i suoi dati accessibili a terzi in particolare attraverso la procedura elettronica di richiamo; esso può esigere una rimunerazione per questo servizio.
5 Le pubblicazioni dell’IPI possono essere fatte in forma elettronica; la versione elettronica è tuttavia determinante soltanto se i dati sono pubblicati esclusivamente in forma elettronica.
161 Introdotto dall’all. n. 6 della L del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2004 5085; FF 2001 5109).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.