232.14 Federal Act of 25 June 1954 on Patents for Inventions (Patents Act, PatA)

232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI)

Art. 52

1 Each independent claim may define one invention only, namely:

a.
a process; or
b.
a product, a means for performing a process or an apparatus; or
c.
an application of a process; or
d.
a use for a product.

2 A patent may contain several independent claims when they define a set of inventions that are linked to each other in such a way that they constitute a single overall inventive concept.

124 Amended by No I of the FA of 17 Dec. 1976, in force since 1 Jan. 1978 (AS 1977 1997; BBl 1976 II 1).

Art. 52

1 Ogni rivendicazione indipendente può definire una sola invenzione e cioè:

a.
un procedimento, o
b.
un prodotto, un mezzo per l’esecuzione di un procedimento o un dispositivo, o
c.
l’applicazione di un procedimento, o
d.
l’utilizzazione di un prodotto.

2 Più rivendicazioni indipendenti possono essere ammesse nel medesimo brevetto se definiscono più invenzioni tra le quali esiste un legame tale che esse costituiscono un solo concetto inventivo generale.

121 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

 

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