1 The patent applicant or the proprietor of the patent may grant third parties the right to use the invention (grant of licences).
2 Where the patent application or the patent is owned by two or more persons, a licence may not be granted without the consent of all entitled persons.
3 Licences of third parties not recorded in the Patent Register are invalid against persons who have acquired in good faith the rights to the patent.
1 Il richiedente o il titolare del brevetto può autorizzare terzi a utilizzare l’invenzione (concessione di licenze).
2 Se la domanda di brevetto o il brevetto appartengono a più persone, una licenza può essere concessa solo con il consenso di tutti gli aventi diritto.
3 Le licenze non iscritte nel registro dei brevetti non sono opponibili a chi abbia in buona fede acquistato diritti sul brevetto.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.