1 The right to the grant of the patent and the right to the patent passes to the heirs; these rights may be assigned to third parties either wholly or in part.
2 Where the said rights are owned by two or more persons, each entitled person may exercise the rights only with the consent of the others; however, each one may independently dispose of his part or bring an action for infringement of the patent.
2bis The transfer of a patent application and of the patent by legal act is valid only if evidenced in writing.78
3 A patent may be transferred without the transfer being recorded in the Patent Register; however, until an entry is made, any action provided for in this Act may be taken against the former proprietor of the patent.
4 Rights of third parties not recorded in the Patent Register are invalid against persons who have acquired the rights to the patent in good faith.
78 Inserted by No I of the FA of 17 Dec. 1976, in force since 1 Jan. 1978 (AS 1977 1997; BBl 1976 II 1).
1 Il diritto al rilascio del brevetto e il diritto al brevetto passano agli eredi; essi possono essere trasferiti a terzi, in tutto o in parte.
2 Se questi diritti appartengono a più persone, ciascun avente diritto può esercitarli solo con il consenso degli altri; tuttavia, ciascuno può disporre indipendentemente della propria parte e promuovere azioni per violazione del brevetto.
2bis Il trasferimento della domanda di brevetto e del brevetto risultante da un negozio giuridico è valido soltanto se fatto per iscritto.74
3 Per trasferire un brevetto non è necessaria l’iscrizione nel registro dei brevetti; in mancanza di un’iscrizione, le azioni previste nella presente legge possono tuttavia essere promosse contro il precedente titolare del brevetto.
4 I diritti dei terzi non iscritti nel registro dei brevetti non sono opponibili a chi abbia acquistato in buona fede diritti sul brevetto.
74 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.