232.14 Federal Act of 25 June 1954 on Patents for Inventions (Patents Act, PatA)

232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI)

Art. 26

1 The court shall, on application, declare the nullity of the patent if:

a.
the subject-matter of the patent is not patentable under Articles 1, 1a, 1b and 2;
b.
the invention is not described in the patent specification in a manner sufficiently clear and precise for it to be carried out by a person skilled in the art;
c.
the subject-matter of the patent goes beyond the content of the patent application in the version that determined the filing date;
d.
the proprietor of the patent is neither the inventor nor his successor in title, nor has a right to the grant of the patent on other legal grounds.69

2 Where a patent is granted with recognition of priority, and the application claiming the priority does not lead to a patent, the court may require the proprietor of the patent to state the grounds and to present evidence; if the information is withheld, the court has full discretion in its judgment of this.70

69 Amended by No I of the FA of 22 June 2007, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2551; BBl 2006 1).

70 Amended by No I of the FA of 17 Dec. 1976, in force since 1 Jan. 1978 (AS 1977 1997; BBl 1976 II 1).

Art. 26

1 Su azione, il giudice dichiara nullo il brevetto se:

a.
l’oggetto del brevetto non è brevettabile secondo gli articoli 1, 1a, 1b e 2;
b.
l’invenzione non è esposta nel fascicolo del brevetto in modo tale che un esperto del ramo possa attuarla;
c.
l’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda di brevetto nella versione che ha determinato la data di deposito;
d.
il titolare del brevetto non è né l’inventore né il suo avente causa e non aveva, per altri titoli, diritto al rilascio del brevetto.65

2 Se un brevetto è stato rilasciato con riconoscimento di una priorità e la domanda di brevetto di cui si rivendica la priorità non si è conclusa con un brevetto, il titolare del brevetto può essere costretto dal giudice a indicarne i motivi e a presentare i relativi mezzi di prova; in caso di rifiuto, il giudice apprezzerà liberamente questo atteggiamento.66

65 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

66 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

 

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