1 If, as a result of a partial surrender, patent claims remain that may not exist in the same patent in accordance with Articles 52 and 55, the patent shall be limited accordingly.
2 The proprietor of the patent may apply for the issue of one or more new patents to cover the dropped patent claims; such new patents are given the filing date of the original patent.
3 Following registration of the partial surrender in the Patent Register, the IPI shall set a time limit for the proprietor of the patent to apply for the issue of new patents in accordance with paragraph 2; after this time limit has expired, an application is no longer accepted.
68 Amended by No I of the FA of 17 Dec. 1976, in force since 1 Jan. 1978 (AS 1977 1997; BBl 1976 II 1).
1 Se, in seguito ad una rinuncia parziale, il brevetto presentasse rivendicazioni che non possono coesistere secondo gli articoli 52 e 55, esso deve essere limitato in conformità.
2 Il titolare del brevetto può domandare, per le rivendicazioni in tal modo eliminate, la costituzione di uno o più nuovi brevetti, i quali avranno come data di deposito quella del brevetto iniziale.
3 Una volta iscritta la rinuncia parziale nel registro dei brevetti, l’IPI assegna al titolare del brevetto un termine per domandare la costituzione di nuovi brevetti conformemente al capoverso 2; trascorso il termine, la domanda non può più essere accolta.
64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).
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