232.14 Federal Act of 25 June 1954 on Patents for Inventions (Patents Act, PatA)

232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI)

Art. 132

The Institute acts as Receiving Office under Article 2 of the Patent Cooperation Treaty in respect of international applications filed by Swiss nationals or persons having their principal place of business or domicile in Switzerland.

242 Inserted by No I of the FA of 17 Dec. 1976, in force since 1 June 1978 (AS 1977 1997, 1978 550; BBl 1976 II 1).

Art. 129

1 Se, nel caso di cui all’articolo 86, l’incolpato solleva l’eccezione della nullità del brevetto europeo, il giudice, nella misura in cui contro questo brevetto possa ancora essere proposta opposizione all’Ufficio europeo dei brevetti oppure sia ancora possibile un intervento nella procedura di opposizione, può assegnare un congruo termine per proporre opposizione o per intervenire nella procedura d’opposizione.

2 L’articolo 86 capoverso 2 è applicabile per analogia.

232 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

 

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