232.14 Federal Act of 25 June 1954 on Patents for Inventions (Patents Act, PatA)

232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI)

Art. 131

1 This Title applies to international applications under the Patent Cooperation Treaty of 19 June 1970239, for which the IPI acts as Receiving Office, Designated Office or Elected Office.240

2 The other provisions of this Act apply except where the Patent Cooperation Treaty or this Title provide otherwise.

3 The text of the European Patent Convention that binds Switzerland takes precedence over this Act.

238 Inserted by No I of the FA of 17 Dec. 1976, in force since 1 June 1978 (AS 1977 1997, 1978 550; BBl 1976 II 1).

239 SR 0.232.141.1

240 Amended by No I of the FA of 3 Feb. 1995, in force since 1 Sept. 1995 (AS 1995 2879; BBl 1993 III 706).

Art. 128

Il giudice può sospendere la procedura, segnatamente la sentenza, se:
a.
l’Ufficio europeo dei brevetti non ha ancora statuito definitivamente sulla limitazione o sulla revoca del brevetto europeo;
b.
la validità del brevetto europeo è contestata e una delle parti prova che un’opposizione a questo brevetto possa essere ancora proposta all’Ufficio europeo dei brevetti o questo non abbia ancora statuito definitivamente sull’opposizione;
c.
l’Ufficio europeo dei brevetti non ha ancora statuito definitivamente sulla richiesta di revisione di una decisione in virtù dell’articolo 112a della Convenzione sul brevetto europeo.

231 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l’Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479; FF 2005 3397).

 

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