232.112.3 Ordinance of 23 November 2016 on the Use of Swiss Indications of Source for Cosmetic Products

232.112.3 Ordinanza del 23 novembre 2016 sull'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per i prodotti cosmetici

Art. 3 Principle

The Swiss indication of source for a cosmetic product is considered to be correct if:

a.
at least 60 per cent of the manufacturing costs are incurred in Switzerland;
b.
at least 80 per cent of the research, development and production costs are incurred in Switzerland; and
c.
the following activities take place in Switzerland or at the location specified in Switzerland:
1.
the manufacture of the bulk product,
2.
filling the primary packaging with the cosmetic product or combining the bulk product and the applicator to make a ready-to-use cosmetic product, and
3.
the quality controls and certifications which are required by law or uniformly regulated in the economic sector.

Art. 3 Principio

Un prodotto cosmetico è considerato di provenienza svizzera, se:

a.
almeno il 60 per cento dei costi di produzione è realizzato in Svizzera;
b.
almeno l’80 per cento dei costi di ricerca, sviluppo e fabbricazione è realizzato in Svizzera; e
c.
le attività seguenti si svolgono in Svizzera o nel luogo indicato in Svizzera:
1.
la produzione dello sfuso,
2.
il riempimento dell’imballaggio primario con il prodotto cosmetico o l’assemblaggio dello sfuso con l’applicatore in un prodotto cosmetico pronto per l’uso, e
3.
i controlli di qualità e le certificazioni prescritti per legge o disciplinati in modo uniforme all’interno di un settore.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.