1 Any group of producers that is representative of a product may submit an application for registration to the Swiss Federal Institute of Intellectual Property (IPI).
2 A group of producers which submits an application for registration of an appellation of origin is deemed representative of the product in question if it fulfils the following criteria:
3 A group of producers which submits an application for registration of a geographical indication is deemed representative of the product in question if it fulfils the following criteria:
4 An individual may be deemed equivalent to a group if the following requirements are fulfilled:
5 Applications for registration of foreign denominations may be submitted to the IPI by:
6 If a denomination of a trans-border geographical area or a traditional denomination connected to a trans-border geographical area is registered, several groups or authorities may submit a joint application.
1 Ogni raggruppamento di produttori rappresentativo di un prodotto può presentare una domanda di registrazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI).
2 Un raggruppamento di produttori che presenta una domanda di registrazione di una denominazione d’origine è considerato rappresentativo del prodotto in questione se rispetta i seguenti criteri:
3 Un raggruppamento di produttori che presenta una domanda di registrazione di un’indicazione geografica è considerato rappresentativo del prodotto in questione se rispetta i seguenti criteri:
4 Una persona può essere assimilata a un raggruppamento se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
5 La domanda di registrazione di una denominazione estera può essere presentata all’IPI:
6 Nel caso di una denominazione designante un’area geografica transfrontaliera o di una denominazione tradizionale legata a un’area geografica transfrontaliera, diversi raggruppamenti o autorità competenti possono presentare una domanda di registrazione congiunta.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.