232.111 Ordinance of 23 December 1992 on the Protection of Trade Marks and Indications of Source (TmPO)

232.111 Ordinanza del 23 dicembre 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (OPM)

Art. 60 Priority of use

1 For the filing of a trade mark in accordance with Article 78 paragraph 1 TmPA, the date on which use of the trade mark commenced shall be entered in the Trade Mark Register and published.

2 If it concerns an internationally registered trade mark, the relevant information must be provided to the IPI by the end of the month of publication of the international registration; the date on which the use of the trade mark commenced shall be entered in a special register and published.

Art. 60 Priorità d’uso

1 In caso di deposito di un marchio conformemente all’articolo 78 capoverso 1 LPM, il momento a partire dal quale il marchio è stato usato è registrato e pubblicato nel registro dei marchi.

2 Se si tratta di un marchio che figura nel registro internazionale, la relativa segnalazione deve pervenire all’IPI entro la fine del mese di pubblicazione della registrazione internazionale127; il momento a partire dal quale il marchio è stato usato è iscritto in uno speciale registro e pubblicato.

127 RU 1993 1050

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.