232.111 Ordinance of 23 December 1992 on the Protection of Trade Marks and Indications of Source (TmPO)

232.111 Ordinanza del 23 dicembre 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (OPM)

Art. 52h Material costs

1 Material costs include direct and indirect material costs.

2 Direct material costs are the material costs which are directly attributable to a product.

3 Indirect material costs are considered to be material costs not covered by paragraph 2, in particular, costs incurred for temporary storage or transport during the production process.

Art. 52h Costi delle materie

1 I costi delle materie comprendono i costi diretti e i costi indiretti delle materie.

2 Sono costi diretti i costi delle materie direttamente attribuibili a un prodotto.

3 Sono costi indiretti tutti i costi delle materie diversi da quelli di cui al capoverso 2, in particolare i costi generati durante il processo di produzione da un eventuale deposito provvisorio o trasporto.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.