Any person who exhibits goods or services bearing a trade mark at an official or officially recognised exhibition under the Convention of 22 November 19286 Relating to International Exhibitions in a Member State of the Paris Convention7, may claim the opening date of the exhibition for filing the application provided that the trade mark is filed within six months of this date.
Chi presenta un prodotto o servizi contraddistinti con un marchio in un’esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta ai sensi della Convenzione del 22 novembre 19286 concernente le esposizioni internazionali, organizzata in uno Stato membro della Convenzione di Parigi7, può rivendicare per il deposito la data dell’apertura dell’esposizione, a condizione che il marchio sia depositato entro sei mesi da tale data.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.