1 The effects of the international registration of an appellation of origin or geographical indication whose protection on Swiss territory has been requested may be refused on the following grounds in particular:
2 The IPI decides ex officio whether a ground under paragraph 1 letter a or b applies.
3 A third party may raise any of the grounds under paragraph 1 with the IPI.
4 In addition, a third party may request the transitional period under Article 17 of the Geneva Act to be granted, in order to terminate the prior use in good faith of a denomination or indication that is the subject of international registration.
5 A trade mark that has been filed or registered in good faith before the denomination or indication that is the subject of international registration has been protected on Swiss territory and whose use for an identical or comparable product would be contrary to Article 11 of the Geneva Act, can nevertheless continue to be used provided there are no grounds for nullity or forfeiture under this Act. Its registration may be extended under the same conditions.
6 Article 50b paragraphs 6 and 7 apply by analogy.
7 The Federal Council shall regulate the details of the procedure.
1 Gli effetti della registrazione internazionale di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero possono essere rifiutati segnatamente per i seguenti motivi:
2 L’IPI decide d’ufficio in merito alla sussistenza dei motivi di esclusione di cui al capoverso 1 lettere a e b.
3 I terzi possono invocare dinanzi all’IPI tutti i motivi di cui al capoverso 1.
4 Possono inoltre chiedere che sia loro accordato un periodo di transizione secondo l’articolo 17 dell’Atto di Ginevra entro il quale porre fine a un uso anteriore e in buona fede di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica oggetto di una registrazione internazionale.
5 Un marchio depositato o registrato in buona fede prima che la denominazione d’origine o l’indicazione geografica oggetto della registrazione internazionale fosse protetta sul territorio svizzero e il cui uso per un prodotto identico o comparabile risulterebbe in contrasto con l’articolo 11 dell’Atto di Ginevra può continuare a essere utilizzato, sempreché il marchio non sia inficiato dai motivi di nullità o di estinzione previsti dalla presente legge. La sua registrazione può essere prorogata alle stesse condizioni.
6 L’articolo 50b capoversi 6 e 7 si applica per analogia.
7 Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.