232.11 Federal Act of 28 August 1992 on the Protection of Trade Marks and Indications of Source (Trade Mark Protection Act, TmPA)

232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM)

Art. 22 Collective marks

A collective mark is a sign of an association of manufacturing, trading or service undertakings which serves to distinguish the goods or services of the members of the association from those of other undertakings.

Art. 22 Marchio collettivo

Il marchio collettivo è il segno di un gruppo d’aziende di produzione, di commercio o di servizi che serve a distinguere i prodotti o i servizi dei membri del gruppo da quelli di altre aziende.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.