231.11 Ordinance of 26 April 1993 on Copyright and Related Rights (Copyright Ordinance, CopO)

231.11 Ordinanza del 26 aprile 1993 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Ordinanza sul diritto d'autore, ODAu)

Art. 15 Adjustment of the tariff proposal

1 If the Arbitration Board finds that a tariff or individual provisions of a tariff cannot be approved, it shall give the collective rights management organisation the opportunity to amend its tariff proposal before a decision is made so that it may be approved.

2 If the collective rights management organisation does not use this opportunity, the Arbitration Board may make the necessary modifications itself (Art. 59 para. 2 CopA).

Art. 15 Adeguamento dei progetti di tariffa

1 Se la Camera arbitrale ritiene che una tariffa o singole disposizioni tariffali non siano atte ad essere approvate, essa offre alla società di gestione la possibilità di modificare i propri progetti di tariffa prima di adottare una decisione, in modo da rendere possibile l’approvazione.

2 Qualora la società di gestione non si avvalesse di tale possibilità, la Camera arbitrale può operare le necessarie modifiche di moto proprio (art. 59 cpv. 2 LDA).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.