1 Authorisation is granted for five years; on expiry, it may be renewed for the same term.
2 Notice of the granting, renewal, modification, withdrawal and non-renewal of such authorisation shall be published.
1 L’autorizzazione è accordata per cinque anni; alla scadenza di ogni periodo, può essere rinnovata per cinque anni.
2 La concessione, il rinnovo, la modificazione, la revoca e il non rinnovo dell’autorizzazione sono pubblicati.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.