231.1 Federal Act of 9 October 1992 on Copyright and Related Rights (Copyright Act, CopA)

231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA)

Art. 13 Rental of copies of works

1 Any person who rents or otherwise makes available for a fee copies of literary or artistic works owes remuneration to the author.

2 No obligation to pay remuneration exists for:

a.
works of architecture;
b.
copies of works of applied art;
c.
copies of works rented or lent for a contractually agreed use of copyright.

3 Claims for remuneration may only be asserted by the approved collective rights management organisations (Art. 40 and seq.).

4 This Article does not apply to computer programs. The exclusive right under Article 10 paragraph 3 remains reserved.

Art. 13 Locazione di esemplari d’opere

1 Nel caso in cui esemplari di opere letterarie o artistiche siano dati in locazione o altrimenti messi a disposizione contro rimunerazione, gli autori hanno diritto a compenso da parte del locatore o di chi effettua il prestito.

2 Non è dovuto alcun compenso per:

a.
le opere architettoniche;
b.
gli esemplari d’opere delle arti applicate;
c.
gli esemplari d’opere locati o prestati per uno sfruttamento dei diritti d’autore autorizzati contrattualmente.

3 I diritti al compenso possono essere esercitati soltanto da società di gestione autorizzate (art. 40 segg.).

4 Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. È salvo il diritto esclusivo secondo l’articolo 10 capoverso 3.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.