221.433

Ordinance of 3 December 2021 on Due Diligence and Transparency in relation to Minerals and Metals from Conflict-Affected Areas and Child Labour (DDTrO)

221.433 Ordinanza del 3 dicembre 2021 sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT)

Art. 13 Supply chain traceability system in relation to child labour

(Art. 964k para. 1 no 3 CO)

The undertaking shall establish a supply chain traceability system that includes and documents the following information for each product or service for which there are reasonable grounds to suspect child labour:

a.
a description of the product or service and, if one exists, the trade name;
b.
the names and addresses of the supplier and the production sites or the service provider for the undertaking.

Art. 13 Sistema per la tracciabilità nella catena di approvvigionamento in relazione al lavoro minorile

(art. 964k cpv. 1 n. 3 CO)

L’impresa definisce un sistema per la tracciabilità nella catena di approvvigionamento che includa e documenti le seguenti informazioni per ogni singolo prodotto o servizio per cui sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile:

a.
la descrizione del prodotto o del servizio e, se disponibile, il suo nome commerciale;
b.
il nome e l’indirizzo del fornitore, dei siti di produzione o del fornitore dei servizi dell’impresa.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.