The Federal Council shall issue regulations on:
1 Le decisioni degli uffici del registro di commercio sono impugnabili entro 30 giorni dalla loro notifica.
2 Ogni Cantone designa un tribunale superiore come unica autorità giudiziaria di ricorso.
3 Le autorità giudiziarie cantonali comunicano senza indugio le loro decisioni all’ufficio del registro di commercio e le notificano all’autorità federale di alta vigilanza.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.