220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 940 H. Fixed penalties

Any person who is served by the commercial register office with a request to fulfil their obligation to register containing a reference to the penalties under this Article and who fails to comply with this obligation within the period allowed may be issued by the commercial register office with a fixed penalty not exceeding 5000 francs.

Art. 939 III. Lacune nell’organizza-zione

1 Se rileva lacune nell’organizzazione imperativamente prescritta dalla legge di società commerciali, società cooperative, associazioni, fondazioni non sottoposte a vigilanza, o succursali con sede principale all’estero, iscritte nel registro di commercio, l’ufficio del registro di commercio invita l’ente giuridico a porvi rimedio e gli impartisce un termine a tale scopo.

2 Se entro il termine impartito non è stato posto rimedio alla lacuna, il registro di commercio deferisce il caso al giudice. Quest’ultimo adotta le misure necessarie.

3 Nel caso di fondazioni ed enti giuridici sottoposti a vigilanza secondo la legge del 23 giugno 2006762 sugli investimenti collettivi, l’affare è deferito all’autorità di vigilanza.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.