1 Licensed insurance cooperatives with more than 1,000 members may delegate all or some of the powers of the general assembly of members to the board by means of the articles of association.
2 The powers of the general assembly of members to introduce or increase the members’ liability to make additional contributions and to dissolve, merge, split and modify the legal form of the cooperative are not transferable.730
730 Amended by Annex No 2 of the Mergers Act of 3 Oct. 2003, in force since 1 July 2004 (AS 2004 2617; BBl 2000 4337).
1 Nelle società cooperative che hanno più di trecento soci o nelle quali la maggioranza dei soci è formata di società cooperative, lo statuto può stabilire che i poteri dell’assemblea generale spettino, in tutto o in parte, ad un’assemblea di delegati.
2 Lo statuto regola la composizione, il modo di nomina e la convocazione dell’assemblea dei delegati.
3 Ciascun membro dell’assemblea dei delegati vi ha un voto, salvo disposizione contraria dello statuto.
4 Per il rimanente, l’assemblea dei delegati soggiace alle disposizioni legali sull’assemblea generale.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.