1 Where one party to a bilateral contract has become insolvent, in particular by virtue of bankruptcy proceedings or execution without satisfaction, and this deterioration in its financial position jeopardises the claim of the other party, the latter may withhold performance until security has been provided for the consideration.
2 He may withdraw from the contract if, on request, no such security is provided within a reasonable time.
1 Ove in un contratto bilaterale il credito di uno dei contraenti corra pericolo per il fatto che l’altro è diventato insolvibile, specialmente se è fallito o se fu escusso senza risultato, il primo può trattenere la sua prestazione, finché non gli venga garantita la controprestazione.
2 Se la garanzia non gli è a sua richiesta fornita entro un congruo termine, egli può recedere dal contratto.
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