A party to a bilateral contract may not demand performance until he has discharged or offered to discharge his own obligation, unless the terms or nature of the contract allow him to do so at a later date.
Chi domanda l’adempimento di un contratto bilaterale deve averlo per parte sua già adempito od offrire di adempirlo, a meno che pel tenore o per la natura del contratto sia tenuto ad adempirlo soltanto più tardi.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.