1 The place of performance is determined by the intention of the parties as stated expressly or evident from the circumstances.
2 Except where otherwise stipulated, the following principles apply:
3 Where the obligee may require performance of an obligation at his domicile but this has changed since the obligation arose, thereby significantly hindering performance by the obligor, the latter is entitled to render performance at the original domicile.
1 Il luogo dell’adempimento è determinato dalla volontà delle parti esplicitamente espressa o risultante dalle circostanze.
2 In difetto d’altra disposizione varranno le seguenti norme:
3 Quando l’obbligazione dev’essere adempiuta al domicilio del creditore, e questi ne abbia reso molto più gravoso l’adempimento per aver cambiato il suo domicilio dopo la nascita dell’obbligazione, il debitore ha diritto di adempierla al domicilio primitivo del creditore.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.