220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 73 5. Interest

1 Where an obligation involves the payment of interest but the rate is not set by contract, law or custom, interest is payable at the rate of 5% per annum.

2 Public law provisions governing abusive interest charges are not affected.

Art. 73 5. Interessi

1 Se l’obbligazione è produttiva d’interessi, la cui misura non sia stabilita dalle parti, dalla legge o dall’uso, saranno dovuti gli interessi in ragione del cinque per cento all’anno.

2 È riservato al diritto pubblico di provvedere contro gli abusi in materia di interessi convenzionali.

 

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