The following remuneration for current and former members of the board of directors, the executive board and the board of advisors or for their close associates is not permitted:
1 La durata dei contratti che prevedono le retribuzioni dei membri del consiglio d’amministrazione non deve superare la durata del mandato.
2 La durata dei contratti a tempo determinato e il termine di disdetta dei contratti a tempo indeterminato che prevedono le retribuzioni dei membri della direzione e del consiglio consultivo non devono superare un anno.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.