220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 706a 2. Procedure

1 The right to challenge shall lapse if the action is not brought within two months of the general meeting.


2
 Where the board of directors is the claimant, the court shall appoint a representative for the company.

3 …557

556 Inserted by No I of the FA of 4 Oct. 1991, in force since 1 July 1992 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745).

557 Repealed by Annex 1 No II 5 of the Civil Procedure Code of 19 Dec. 2008, with effect from 1 Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221).

Art. 706 1. Legittimazione e motivi

1 Il consiglio d’amministrazione ed ogni azionista hanno il diritto di contestare davanti al giudice le deliberazioni dell’assemblea generale contrarie alla legge o allo statuto; l’azione è diretta contro la società.

2 Possono essere contestate in particolare le deliberazioni che:

1.
sopprimono o limitano i diritti degli azionisti, in violazione della legge o dello statuto;
2.
sopprimono o limitano incongruamente i diritti degli azionisti;
3.
provocano per gli azionisti un’ineguaglianza di trattamento o un pregiudizio non giustificati dallo scopo della società;
4.
sopprimono lo scopo lucrativo della società senza il consenso di tutti gli azionisti.556

3 e 4 ...557

5 L’annullamento per sentenza delle deliberazioni ha effetto per tutti gli azionisti.

556 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

557 Abrogati dal n. I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

 

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