1 The part of the participation capital composed of participation certificates that are listed on a stock exchange may not exceed ten times the share capital specified in the commercial register. The remaining part of the participation capital must not exceed an amount equal to double the share capital specified in the commercial register.
2 The provisions governing minimum capital do not apply.
3 The participation capital must be added to the share capital when:
4 The thresholds must be calculated separately for shareholders and participation certificate holders when:
5 They shall be calculated:
6 They shall be calculated based solely on the share capital:
413 Inserted by No I of the FA of 4 Oct. 1991 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745). Amended by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).
1 Lo statuto può prevedere un capitale di partecipazione suddiviso in quote (buoni di partecipazione). Tali buoni di partecipazione devono essere emessi nella medesima moneta del capitale azionario. Sono emessi contro un conferimento, hanno un valore nominale e non accordano diritto di voto.410
2 Salvo disposizione contraria della legge, le norme sul capitale azionario, sull’azione e sull’azionista sono applicabili anche al capitale di partecipazione, al buono di partecipazione e al partecipante.
3 I buoni di partecipazione devono essere designati come tali.
4 Il capitale di partecipazione può essere creato:
5 Per la conversione di azioni in buoni di partecipazione occorre il consenso di tutti gli azionisti interessati.412
409 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).
410 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
411 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
412 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
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