1 In the event of personal injury, the victim is entitled to reimbursement of expenses incurred and to compensation for any total or partial inability to work and for any loss of future earnings.
2 Where the consequences of the personal injury cannot be assessed with sufficient certainty at the time the award is made, the court may reserve the right to amend the award within two years of the date on which it was made.
1 Nel caso di lesione corporale, il danneggiato ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento del danno derivante dal totale o parziale impedimento al lavoro, avuto riguardo alla difficoltà creata al suo avvenire economico.
2 Se al momento del giudizio le conseguenze della lesione non sono sufficientemente accertate, il giudice può riservare la modificazione della sentenza fino a due anni dalla sua data.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.