220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 418e C. Powers of representation

1 The agent is considered to be authorised only to facilitate transactions, to receive notices of defects and other declarations whereby clients exercise or reserve their rights in respect of defective performance by the principal, and to exercise the principal’s rights to secure evidence thereof.

2 By contrast, the agent is not considered to be authorised to accept payments, to grant time limits for payments or to agree other modifications of the contract with clients.

3 Articles 34 and 44 paragraph 3 of the Federal Act of 2 April 1908 on Insurance Policies260 are reserved.

Art. 418e C. Facoltà di rappresentanza

1 Si presume che l’agente è autorizzato solo a trattare affari, a ricevere gli avvisi relativi ai difetti della cosa e le altre dichiarazioni mediante le quali il cliente fa o si riserva di far valere il proprio diritto per prestazione difettosa da parte del mandante, nonché a far valere i diritti di quest’ultimo per garantire i suoi mezzi di prova.

2 Per contro si presume che egli non è autorizzato a ricevere pagamenti, a concedere dilazioni di pagamento o a convenire con i clienti altre modificazioni del contratto.

3 Sono riservati gli articoli 34 e 44 capoverso 3 della legge federale del 2 aprile 1908260 sul contratto d’assicurazione.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.