220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 418d II. Duty of discretion and prohibition of competition

1 The agent must not exploit or reveal the principal’s trade secrets with which he has been entrusted or of which he became aware by reason of the agency relationship even after the end of the commercial agency contract.

2 The provisions governing service contracts apply mutatis mutandis to a contractual prohibition of competition. Where such a prohibition has been agreed, on termination of the contract the agent has an inalienable entitlement to adequate special remuneration.

Art. 418d II. Obbligo del segreto e divieto di concorrenza

1 L’agente non può, anche dopo la cessazione del contratto, utilizzare o rivelare ad altri i segreti dell’azienda del mandante che gli sono stati confidati o di cui ha avuto notizia in virtù dei rapporti di agenzia.

2 Le disposizioni del contratto di lavoro sono applicabili per analogia all’obbligo contrattuale di non fare concorrenza. Se è stato convenuto un divieto di concorrenza, allo scioglimento del contratto l’agente ha diritto a un’adeguata rimunerazione speciale. Tale diritto non può essere soppresso.

 

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