1 The contract does not become binding on the mandator until 14 days after he receives a duplicate signed by both parties. The mandatee must not accept any payment from the mandator before the 14-day period has expired.
2 During the period under paragraph 1, the mandator may give written notice of the revocation of his offer to enter into the contract or of his acceptance of the offer. Any advance waiver of this right is invalid. In addition, the provisions on the consequences of revocation (Art. 40f) apply mutatis mutandis.
3 Notice of termination must be done in writing.
252 Amended by No I of the FA of 19 June 2015 (Revision of the right of revocation), in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 4107; BBl 2014 921 2993).
1 Il contratto entra in vigore per il mandante soltanto 14 giorni dopo il ricevimento di una copia firmata dalle parti. Il mandatario non può accettare alcun pagamento dal mandante prima della scadenza di questo termine.
2 Entro il termine di cui al capoverso 1 il mandante può revocare per scritto la sua proposta di conclusione del contratto o la sua dichiarazione di accettazione. La rinuncia anticipata a questo diritto è nulla. Per il rimanente si applicano per analogia le disposizioni sulle conseguenze della revoca (art. 40f).
3 La disdetta richiede la forma scritta.
252 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015 (Revisione del diritto di revoca), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4107; FF 2014 863 2677).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.