1 During each year of service the employer must grant employees under the age of 30 leave of up to one working week for the purpose of carrying out unpaid leadership, care or advisory activities in connection with extracurricular youth work for cultural or social organisations and for related initial and ongoing training.
2 The employee has no salary entitlement during such leave for youth work. An individual agreement, standard employment contract or collective employment contract may provide otherwise to the employee’s benefit.
3 The employer and employee should agree on the timing and duration of leave for youth work, having due regard for each other’s interests. Where they cannot reach agreement, such leave must be granted on condition that the employee gives two months’ advance notice of his intention to exercise his right. Any leave for youth work not taken by the end of the calendar year is forfeited.
4 At the employer’s request, the employee must furnish proof of the activities and functions he has carried out in relation to youth work.
135 Inserted by Art. 13 of the FA of 6 Oct. 1989 on Youth Work, in force since 1 Jan. 1991 (AS 1990 2007; BBl 1988 I 825).
1 Ogni anno di servizio, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore, sino ai 30 anni compiuti, un congedo giovanile della durata massima complessiva di una settimana di lavoro per consentirgli di svolgere un’attività giovanile extrascolastica non retribuita, direttiva, assistenziale o consultiva, in un’organizzazione culturale o sociale, nonché di seguire una formazione o una formazione continua in questo campo.137
2 Il lavoratore non ha diritto al salario durante il congedo giovanile. Una deroga a favore del lavoratore può venire stabilita per accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro.
3 Il momento e la durata del congedo giovanile sono fissati di comune intesa dal datore di lavoro e dal lavoratore, tenuto conto dei loro interessi rispettivi. In caso di mancata intesa, il congedo dev’essere concesso qualora il lavoratore abbia già da due mesi annunciato al datore di lavoro l’intenzione di far valere la sua pretesa. I giorni di congedo non goduti decadono alla fine dell’anno civile.
4 A richiesta del datore di lavoro, il lavoratore deve fornire la prova delle sue attività e funzioni giovanili extrascolastiche.
136 Introdotto dall’art. 13 della L del 6 ott. 1989 sulle attività giovanili, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1990 2007; FF 1988 I 641).
137 Nuovo testo giusta l’all. n. 9 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
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