220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 133 II. Effect on accessory claims

When the principal claim prescribes, so too do all claims for interest and other accessory claims.

Art. 133 II. Prescrizione degli accessori

Prescritto il credito principale, sono insieme prescritti gli interessi e le altre prestazioni accessorie del medesimo.

 

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