220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 132 5. Computation of prescriptive periods

1 When computing prescriptive periods, the date on which the prescriptive period commences is not included and the period is not deemed to have expired until the end of its last day.

2 In other respects the provisions governing computation of time limits for performance also apply to prescription.

Art. 132 5. Computo dei termini

1 Nel computo del termine di prescrizione non si tien conto del giorno dal quale comincia il termine e la prescrizione non è compiuta se non quando sia decorso infruttuosamente l’ultimo giorno.

2 Valgono del resto anche per la prescrizione le disposizioni generali sul computo dei termini nell’adempimento dei contratti.

 

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