220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 109 c. Effect of withdrawal

1 An obligee withdrawing from a contract may refuse the promised consideration and demand the return of any performance already made.

2 In addition he may claim damages for the lapse of the contract, unless the obligor can prove that he was not at fault.

Art. 109 c. Effetti del recesso

1 Chi recede dal contratto può rifiutare la controprestazione promessa e ripetere quanto egli da parte sua ha già prestato.

2 Egli ha inoltre diritto al risarcimento dei danni derivanti dal mancato contratto, in quanto il debitore non provi che non gli incombe alcuna colpa.

 

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