220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1070 a. Grounds

The prescriptive period is interrupted by commencement of action on the bill, submission of an application for debt enforcement proceedings, service of a third-party notice or petition in insolvency.

Art. 1069 1. Termini

1 Le azioni cambiarie contro l’accettante si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data della scadenza.

2 Le azioni del portatore contro i giranti e contro il traente si prescrivono in un anno a decorrere dalla data del protesto levato in tempo utile o da quella della scadenza, se vi sia la clausola «senza spese».

3 Le azioni dei giranti gli uni contro gli altri e quelle contro il traente si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o dal giorno in cui l’azione di regresso è stata promossa contro di lui.

 

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