Control points established for particular non-cadastral purposes must be integrated into official cadastral surveying if appropriate and if they meet the specified requirements.
I punti fissi determinati fuori della misurazione ufficiale per esigenze particolari, qualora risulti opportuno, devono essere integrati nella misurazione ufficiale; in tutti i casi detti punti devono soddisfare le esigenze della misurazione ufficiale.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.