For initial survey or renovation, the observing scheme must be approved by the responsible authority in accordance with Article 48.
In occasione di un primo rilevamento e di un rinnovamento, la disposizione delle misure deve essere approvata dall’autorità competente a’ sensi dell’articolo 48.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.