211.432.2 Ordinance of 18 November 1992 on Official Cadastral Surveying

211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU)

Art. 16 Timing

1 Boundary markers should in general be emplaced before the initial capture of surveying data for the «landownership» information layer.

2 Individual boundary markers may be emplaced after surveying in accordance with paragraph 1:

a.
in the course of an updating process, if the boundary has not been delimited on the ground;
b.
if there are compelling reasons why it is not possible or desirable to carry out the work earlier.

3 The boundary markers that are missing in accordance with paragraph 2 must be emplaced as soon as circumstances allow.

Art. 16 Momento della posa

1 Di regola i segni di terminazione devono essere posati prima del rilevamento dei dati del livello d’informazione «beni immobili».

2 La posa di singoli segni di terminazione può avvenire dopo il rilevamento dei dati giusta il capoverso 1:

a.
nell’ambito della tenuta a giorno, se l’accertamento dei confini non è avvenuto sul posto;
b.
se per un motivo importante non è possibile o opportuno eseguire prima questo lavoro.

3 I segni di terminazione mancanti ai sensi del capoverso 2 devono essere posati non appena le circostanze lo permettano.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.